CONDIZIONI GENERALI DI SPEDIZIONE
1. Premessa
Le presenti Condizioni Generali disciplinano (salvo che sia diversamente stabilito in virtù di accordo scritto ed in modo espresso tra le parti) le obbligazioni nascenti dai rapporti contrattuali stipulati dalla nostra impresa di spedizioni (C.I.S. Spa) e da atti o fatti posti in essere da nostri impiegati, agenti ed incaricati; tali Condizioni Generali inoltre definiscono, nella misura e con le modalità previste, la responsabilità di C.I.S. (Spedizioniere).
Le presenti Condizioni sono pubblicate in formato digitale sul sito www.cis-spedizioni.com
2. Ambito di applicazione
Le presenti Condizioni Generali di Spedizione (di seguito definite “CGS” o “Terms & Conditions” – T&C) disciplinano e regolamentano in via esclusiva – salvo diverso accordo scritto tra le Parti – tutti i Servizi di Spedizione (“Servizi”) resi da parte della società Centro Internazionale Spedizioni Spa (per abbreviazione C.I.S.) C.F./P.IVA 00618280499, Via delle Catertate 66 , 57122 Livorno, Italia (“Spedizioniere”) in favore e su Mandato del Cliente (“Cliente” o “Mandante”).
Il Cliente accetta espressamente che le presenti Condizioni Generali trovino piena ed incondizionata applicazione a tutti i vigenti e futuri rapporti contrattuali con lo Spedizioniere, nonché a tutte le azioni e reclami, anche di natura extracontrattuale, che dovesse promuovere nei confronti di quest’ultimo.
Salva diversa e specifica pattuizione tra le Parti, le eventuali condizioni generali predisposte dal Cliente non potranno applicarsi ai rapporti contrattuali relativi ai Servizi di Spedizione affidati dal Cliente allo Spedizioniere. Inoltre, ogni eventuale modifica delle presenti Condizioni Generali sarà valida ed efficace solo qualora espressamente concordata per iscritto tra le Parti.
3. Definizioni
In aggiunta ai termini ed alle espressioni altrove definiti nelle presenti Condizioni Generali, i termini e le espressioni indicati con lettera maiuscola avranno il significato specifico qui di seguito attribuito. I termini e le espressioni definiti al plurale si intendono riferiti anche al singolare e viceversa.
a) SPEDIZIONIERE: si intende la società C.I.S. ovverosia il soggetto a cui il Mandante conferisce il Mandato, con rappresentanza o senza rappresentanza, di Spedizione, la quale sin da ora specifica che agirà esclusivamente nella sua qualità di Spedizioniere puro ai sensi dell’art. 1737 c.c., e nulla nelle presenti Condizioni Generali e/o negli altri documenti che concorreranno alla formazione del Contratto di Spedizione potrà essere inteso quale assunzione da parte sua del ruolo di Spedizioniere-Vettore e pertanto dell’obbligo a suo carico di eseguire il trasporto.
b) MANDANTE / CLIENTE: si intende il Mandante della Spedizione, ovverosia il soggetto che conferisce allo Spedizioniere il Mandato, con rappresentanza o senza rappresentanza, di spedizione, ai sensi e agli effetti dell’art. 1737 cod. civ.
c) MANDATO O ORDINE DI SPEDIZIONE: si intende l’ordine e/o richiesta con cui il Cliente richiede allo Spedizioniere di procedere alla stipulazione con uno o più Vettori, in nome proprio e per conto del Cliente, oppure, qualora lo Spedizioniere spenda il nome del Mandante (ad esempio, facendolo indicare come Mittente nel documento di trasporto), in nome e per conto del Cliente, di uno o più contratti di trasporto – unimodale, multimodale o intermodale – di Merce via mare, aereo, strada, rotaia, fluviale e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie aventi ad oggetto la Merce stessa. Il Mandato, se non diversamente specificato per iscritto dal Cliente, si intende conferito senza rappresentanza (ossia lo Spedizioniere agisce in nome suo e per conto del Cliente).
d) OPERAZIONI ACCESSORIE: si intendono le attività diverse dal trasporto della Merce caratterizzate da una connessione funzionale rispetto all’assunzione delle spedizioni quali, a mero titolo esemplificativo, le attività doganali import/export, il deposito temporaneo della Merce in transito oppure prima dell’inizio o dopo la conclusione del trasporto (c.d. “Sosta tecnica”), la stipula di coperture assicurative danni alla Merce per conto del cliente, le attività d’imballaggio, fissaggio, fardaggio, rizzaggio, ecc. della Merce, gli atti amministrativi, i servizi operativi di fumigazione o di pesatura container (ai sensi della normativa VGM SOLAS), ecc.
e) VETTORE: si intende il soggetto che esegue materialmente o assume l’esecuzione del trasporto e che, in quanto emittente o firmatario di un documento di trasporto, è parte di un contratto di trasporto di merci.
f) MITTENTE: si intende il soggetto che risulta lo Speditore e/o Caricatore (shipper) della Merce nel documento di trasporto.
g) RICEVITORE: si intende il soggetto che risulta il ricevitore della Merce nel documento di trasporto.
h) DESTINATARIO: si intende il soggetto che, pur non risultando Ricevitore della Merce nel documento di trasporto, è il destinatario finale della medesima
i) CARICATORE: si intende il soggetto, anche diverso dal Mittente, che consegna la merce al Vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto.
j) MERCE: si intende il(i) bene(i) oggetto del trasporto identificati nella quantità, qualità, peso, tipologia ecc. nel Mandato o nell’Ordine di Spedizione e che viaggia(no) accompagnata(e) da un documento di trasporto (ad esempio: AWB, B/L, RWB, CMR, DDT, ecc.).
k) SOSTA TECNICA: si intende la sosta della Merce in un’area di stoccaggio, o in un deposito o terminal o in un’altra area di ricovero, per esigenze connesse all’esecuzione o prosecuzione della Spedizione o Spedizione-Trasporto (re-instradamento della spedizione/cross docking, groupage / degroupage, ecc.), o comunque legate alla necessità di custodire temporaneamente la merce nel corso del trasporto o in attesa che si proceda alla consegna al Vettore quale esecutore materiale del servizio di trasporto o al Destinatario finale della spedizione.
l) OFFERTA O QUOTAZIONE: si intende la proposta, dettagliata o anche a forfait, che lo Spedizioniere o Spedizioniere-Vettore formula al proprio Mandante relativamente alla sua retribuzione per l’attività svolta, al rimborso delle spese anticipate e ai compensi per le prestazioni accessorie da esso eseguite.
m) MERCE PERICOLOSA: si intende tutta quella tipologia merceologica regolata da normativa speciale quale: IATA, IMO, ICAO, ADR, ecc.
n) LUOGO DI CARICO O DI SCARICO: si intendono, rispettivamente, il luogo ove il Vettore provvede al ritiro della Merce e il luogo dove la medesima viene riconsegnata, così come identificati nel documento di trasporto.
o) TRANSIT TIME: si intende il periodo meramente indicativo di durata del trasporto, dalla presa in consegna della Merce in partenza alla sua riconsegna al Ricevitore / Destinatario finale.
p) PARTI: si intendono lo Spedizioniere o lo Spedizioniere-Vettore e il Mandante/Cliente.
4. Assunzione/accettazione degli incarichi
Lo Spedizioniere, su richiesta del Cliente/Mandante e sulla base delle informazioni da esso trasmesse in merito al luogo di partenza e di destinazione della spedizione, al tipo di trasporto richiesto e alle specificità della Merce da spedire (quali, ad esempio, a peso, volume, dimensioni, natura e qualità, valore, ecc.) e ad ogni altra specifica istruzione, provvederà a trasmettergli, anche via mail, una sua Quotazione scritta contenente la descrizione del servizio di spedizione offerto, comprese le Operazioni Accessorie eventualmente richieste, il corrispettivo dello stesso e il termine di validità della medesima Quotazione. La Quotazione si intenderà accettata da parte del Cliente/Mandante a seguito di sua sottoscrizione scritta della medesima Offerta, della sua conferma via e-mail o anche per fatti concludenti con la consegna della Merce allo spedizioniere e/o al vettore da questi incaricato.
Sulla scorta del Mandato di Spedizione ricevuto dal Cliente/Mandante, lo Spedizioniere provvederà a stipulare, con uno o più Vettori, uno o più contratti di trasporto, nonché a compiere le Operazioni Accessorie ove richiestegli, agendo con la dovuta ordinaria diligenza sulla base delle specifiche istruzioni ricevute dal Cliente/Mandante, che dovranno essergli tassativamente trasmesse per iscritto.
Salvo indicazione diversa del cliente (richiesta FTL, FCL, unità di carico dedicata), lo spedizioniere potrà eventualmente raggruppare / consolidare la merce;
-la merce deve essere consegnata già idoneamente imballata a cura del caricatore in relazione alle caratteristiche della stessa e alla tipologia di viaggio, con esclusione della responsabilità dello spedizioniere in caso di imballo non idoneo (si veda art. 1693 c.c.) e previsione di una rivalsa verso il cliente per eventuali danni provocati ai mezzi di trasporto;
-Lo Spedizioniere, salvo previo accordo scritto, non accetta lo svolgimento di attività di spedizione e/o di trasporto relativa a merci pericolose, che possono recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, oppure siano soggette a deterioramento, siano prive di imballo o munite di imballo insufficiente/inadeguato, nonché di valori, monete, beni preziosi, opere d’arte. In via esemplificativa e non esaustiva per merci pericolose si intendono le merci classificate come pericolose da IATA, IMO, ICAO, o contemplate nella disciplina ADR/RID.
Qualora tali merci vengano affidate allo Spedizioniere senza suo previo assenso, o lo Spedizioniere accetti il mandato sulla base di indicazioni errate, incomplete o non veritiere in relazione alla natura o al valore della merce, lo Spedizioniere ha il diritto di risolvere il contratto, ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo, di procedere alla loro distruzione, ed il Mandante e/o il Mittente sono tenuti in tal caso a rispondere per tutte le conseguenze dannose e per le spese che possano derivarne a vario titolo.
-Lo spedizioniere può non accettare la spedizione di merce soggetta a restrizioni e/o embargo.
-Qualora, in caso di trasporti internazionali, venga affidato allo Spedizioniere l’incarico di svolgere e curare operazioni doganali, il Mandante deve rilasciare allo Spedizioniere o al dichiarante doganale appositamente designato uno specifico mandato, a seconda dei casi, in rappresentanza diretta o indiretta, con o senza facoltà di sub-mandato.
Il Mandante inoltre dovrà garantire che la documentazione che accompagna la Merce è autentica, completa e priva di irregolarità e che la Merce corrisponde rigorosamente alla tipologia descritta, è conforme alle normative vigenti, è in regola con la marcatura, è di libera esportazione/importazione e non è soggetta a restrizioni e/o ad embarghi.
Il Mandante è, in ogni caso, tenuto a fornire in tempo utile tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della Merce e tutti i documenti necessari per dar corso alle operazioni doganali.
Il Mandante e si impegna, in caso di irregolarità o incompletezza della documentazione, delle informazioni, dei dati, ecc. di cui sopra, a manlevare e tenere integralmente indenne lo Spedizioniere da ogni pregiudizio, onere, danno o spesa a qualsiasi titolo subito e dai costi sostenuti per l’eventuale versamento di somme a titolo di sanzioni, contravvenzioni, multe e/o penalità elevate dalle competenti autorità e processi civile/procedimenti penali.
5. Assicurazione
Qualora il Mandante intenda assicurare il rischio di danni o perdite alla merce, dovrà dare espressamente mandato allo Spedizioniere affinché provveda alla stipulazione di copertura assicurativa per conto di chi spetta.
Le spese della predetta copertura sono a carico del Mandante. In nessun caso lo Spedizioniere può essere considerato come assicuratore o coassicuratore.
Lo Spedizioniere non ha l’obbligo di agire per conseguire l’indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare lo svolgimento dell’attività peritale, salvo incarico in tal senso da parte del Mandante a fronte di corrispettivo da pattuirsi ad hoc.
Qualora il mandante dovesse provvedere direttamente alla copertura assicurativa, la relativa polizza dovrà contenere una clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti dello spedizioniere.
Nel caso in cui la merce non sia stata assicurata, il mandante non potrà rivalersi sullo spedizioniere.
6. Termini di Consegna
Eventuali termini di consegna o “transit times” indicati nelle Quotazioni e/o accordi sono da intendersi solo a titolo indicativo e non sono comunque tassativi. In ogni caso, lo Spedizioniere, salvo diverso ed espresso accordo scritto, non garantisce il rispetto di termini di partenza e consegna della merce, e pertanto non può essere tenuto in nessun caso responsabile per ritardi nel ritiro, trasporto e/o consegna di qualsiasi spedizione indipendentemente dalla causa di tali ritardi e anche in caso di indicazione del Mandante di particolari termini di resa, desumibili dai documenti di spedizione, ma apposti unilateralmente dallo stesso Mandante. Qualora le Parti abbiano invece espressamente concordato termini tassativi di consegna della Merce, il risarcimento potrà essere determinato conformemente alle leggi e Convenzioni internazionali applicabili o come sarà diversamente concordato dalle parti
7. Corrispettivi e termini di pagamento
Il Mandante si impegna a corrispondere allo Spedizioniere i corrispettivi concordati per
l’esecuzione del servizio contestualmente al conferimento del Mandato.
Le Quotazioni dello Spedizioniere e le pattuizioni relative a prezzi e condizioni si riferiscono solo e sempre alle prestazioni ivi specificate. Qualora non sia stato diversamente convenuto, le quotazioni dello Spedizioniere si intendono vincolanti solo per merci di volume, dimensioni, peso e qualità normali, in relazione alla modalità di trasporto prospettata dal Mandante e non includono, salvo diverso espresso accordo, gli adeguamenti automatici applicati dagli autotrasportatori ai corrispettivi del trasporto sulla base delle variazioni del prezzo del gasolio da autotrazione come rilevate mensilmente dal Ministero competente ai sensi dell’art. 6 lett. d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e del comma 4 e 10 dell’art. 83 bis legge 6 agosto 2008 n. 133.
Il Mittente e/o il Mandante sono altresì tenuti a rimborsare allo Spedizioniere eventuali costi addizionali maturati in relazione all’esecuzione del Mandato, quali, ad esempio, quelli per soste dei mezzi di trasporto stradali, ivi compresi costi di noleggio di container, casse mobili e simili, per il ritorno della merce a magazzino, per il deposito e la successiva riconsegna.
Qualora per effetto delle pattuizioni esistenti lo Spedizioniere provveda ad anticipare noli, corrispettivi del trasporto, noleggio dei contenitori, dazi, oneri, spese ed altri extra-costi, a qualunque titolo, il Mandante e/o il Mittente sono tenuti al rimborso delle somme dovute per tali anticipi e agli interessi di mora [ad es. ex D.Lgs. n. 231/2002] o al saggio legale per eventuali ritardi.
In ogni caso, il Mandante e/o il Mittente sono tenuti a tenere integralmente indenne lo Spedizioniere da richieste rivoltegli da terzi riguardo al pagamento di noli, dazi, imposte, multe e sanzioni, contribuzioni di avaria comune, charges e surcharges di cui sopra, o altre somme a qualunque titolo pretese dallo Spedizioniere.
Con riferimento alle spedizioni marittime o aeree, sono sempre a carico del mittente eventuali costi aggiuntivi alla rata concordata, quali a titolo esemplificativo: spese addizionali o extracosti dovuti al vettore e/o ai suoi agenti o ausiliari e/o a terzi in relazione alla spedizione commissionatagli a seguito di mancato carico per indisponibilità della merce e/o atti o fatti del mandante e/o caricatore e/o mittente, nonché di etichettatura, rizzaggio, fissaggio e fardaggio della merce, anche containerizzata, di charges per demurrages/detentions/port storages di container, movimentazione, trashipments, visite doganali, ecc. nei porti di partenza e/o di destinazione, così come eventuali surcharges applicate dalle compagnie marittime o aeree, quali, a titolo meramente indicativo, BAF, CAF, OTHC – DTHC, EBS, ODF – DDF, emergency fees Suez o Panama Canal Transit Fees, ed altre addizionali o surcharges soggette a variazioni periodiche.
Si ricordi che per alcune destinazioni, quali ad esempio Australia, Nuova Zelanda e US, sono previsti anche costi di fumigazione e/o particolari trattamenti del legno e/o sanificazione del container, supporti al carico (pallet) e della merce. A tal riguardo, rammentiamo che le conseguenze in caso di non conformità del fornitore/fumigatore e/o del processo di fumigazione possono essere particolarmente gravose in termini di risarcimento dei danni (costi di rientro o sbarco in altro paese del container, sanzioni da parte delle autorità di destino, ulteriori costi di sanificazione ecc.).
Solas – VGM
Posto che la Convenzione internazionale sulla Salvaguardia della Vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata dalla Risoluzione IMO MSC 380 (94) del 21/11/2014 in materia di acquisizione prima dell’imbarco della “massa lorda verificata del contenitore” VGM (Regola VI/2 – Verified Gross Mass) prevede l’obbligo della pesatura del container a carico dello Shipper (Mittente), il Mandante e/o il Mittente devono comunicare allo Spedizioniere il dato VGM, entro e non oltre i termini che saranno comunicati all’atto della conferma della prenotazione (Booking Confirmation). In assenza di tale comunicazione entro i termini indicati, il container non potrà essere accettato dal Terminal né caricato a bordo con conseguenti costi che saranno portati a carico del Mandante. Qualora il Mandante intendesse affidare allo Spedizioniere l’ulteriore incarico di gestire la procedura di pesatura e rilevazione del dato VGM, previo conferimento di specifico mandato, il relativo costo verrà separatamente quotato a richiesta
Diritto di Ritenzione
In caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento del Mandante, lo Spedizioniere ha il diritto di interrompere l’esecuzione delle spedizioni successive a quella oggetto dei suoi crediti rimasti insoluti, e, se una spedizione è già iniziata, di sospendere immediatamente le proprie prestazioni.
Lo Spedizioniere ha, nei confronti del Mandante, del Mittente e di ogni altro soggetto con cui contrae, privilegio e diritto di ritenzione sulle merci ed altri beni in suo possesso in relazione a crediti scaduti o in scadenza, e può vantare tale diritto anche nei confronti del destinatario e/o proprietario delle merci.
Inoltre, lo Spedizioniere ha il privilegio speciale e il connesso diritto di ritenzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2761 e 2756, 2° e 3° comma, cod. civ. anche su tutte le merci e relativi documenti di trasporto delle spedizioni successive a quella oggetto dei suoi crediti rimasti insoluti.
In caso di rifiuto o di irreperibilità del destinatario lo Spedizioniere, qualora tempestivamente informato della giacenza e legittimato ad intervenire, può adottare le misure necessarie o opportune per la custodia della merce e la sua restituzione, agendo in nome e per conto del Mandante e/o del Mittente, sui quali gravano i costi e le spese tutte di detention/demurrage/port storage e giacenze ecc. della merce e dei container, il rischio di eventuali perdite, danneggiamenti o sottrazioni.
8. Obblighi a carico delle parti e relative responsabilità
Obblighi e responsabilità del Mandante e/o del Mittente
Il Mandante ed il Mittente garantiscono:
- che gli elementi essenziali della Spedizione (ad esempio: mittente e destinatario, numero e sigillo dei container, indirizzi dei luoghi di partenza e destinazione, ecc.) sono stati correttamente ed accuratamente descritti in tutti i documenti di trasporto;
- che la natura della Merce, il numero, la quantità, la qualità, il contenuto dei colli, il peso lordo (comprensivo del peso di imballi e palette e dell’ingombro degli stessi), le dimensioni ed ogni altra indicazione fornita sono veritieri e corretti;
che l’imballaggio e l’etichettatura utilizzati, nonché il rizzaggio, fissaggio, fardaggio, se eseguiti direttamente dallo stesso Mandante e/o Mittente e/o Caricatore, in relazione alla merce spedita ed alla modalità di trasporto, sono idonei; - che l’esportazione o l’importazione della merce oggetto della spedizione, anche per quel che riguarda i soggetti destinatari, non è soggetta a restrizioni e/o ad embarghi sanciti a livello internazionale (UE, ONU, USA, UK, ecc.) o nazionale;
- che non sono state inclusi nella spedizione merci o beni che lo Spedizioniere ha dichiarato non accettabili per il trasporto.
Il Mandante ed il Mittente sono responsabili nei confronti dello Spedizioniere per eventuali danni, reclami o spese che possano derivare dalla violazione delle garanzie sopra indicate, e in particolare dalla mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell’imballaggio, dell’etichettatura, del rizzaggio, fissaggio o fardaggio, o dalla mancata segnalazione sulle merci ed i colli delle cautele necessarie per il loro maneggio, movimentazione e sollevamento (es. Merce non sovrapponibile, fragile, non ribaltabile, ecc.).
In caso di rifiuto o di irreperibilità del destinatario lo Spedizioniere, qualora tempestivamente informato della giacenza e legittimato ad intervenire, può adottare le misure necessarie o opportune per la custodia della Merce e la sua restituzione, agendo in nome e per conto del Mandante e/o del Mittente, sul quale grava il rischio di eventuali perdite, danneggiamenti o sottrazioni.
Il mandante si impegna a consegnare allo Spedizioniere ogni altra documentazione utile, ad esempio prevedendo che – nel caso in cui la compravendita della merce da affidare per la spedizione sia garantita da un credito documentario o da lettere di credito – il mandante debba trasmettere preventivamente e tempestivamente allo spedizioniere una copia dell’apertura di credito, delle fatture proforma e/o dell’ordine per una verifica delle relative condizioni, e che, in difetto, nessuna responsabilità possa essere imputata allo spedizioniere.
Obblighi dello Spedizioniere
Nell’esecuzione del mandato lo Spedizioniere si impegna ad osservare le istruzioni del Mandante che devono essergli formulate per iscritto ed in maniera chiara.
Con riferimento ai trasporti nazionali su strada, lo Spedizioniere si impegna a concludere i relativi contratti, preferibilmente in forma scritta, solo con Vettori regolarmente iscritti all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori per Conto Terzi o comunque in possesso delle necessarie abilitazioni, provvisti altresì di mezzi adeguati all’esecuzione della prestazione come richiesta,
Responsabilità dello Spedizioniere
Lo Spedizioniere esegue i Servizi di cui alle presenti Condizioni Generali esclusivamente nella sua qualità di Spedizioniere puro e non è quindi responsabile dell’esecuzione del trasporto, ma esclusivamente dell’esecuzione del mandato ricevuto, nonché delle eventuali obbligazioni accessorie. Lo Spedizioniere non sarà pertanto responsabile di eventuali perdite o danni alla Merce e/o ritardi nella riconsegna della stessa.
Lo Spedizioniere non è responsabile per i danni indiretti, consequenziali, esemplari, straordinari, incidentali, legali o punitivi derivanti da o connessi con l’esecuzione dei mandati di spedizione, perdita di avviamento o opportunità di chances commerciali, perdita di reputazione, interruzione dell’attività, costo del lavoro, sanzioni o simili.
Alcuni esempi che potrebbero rientrare tra i casi di forza maggiore sono: (a) atti di Dio; (b) tempesta, alluvione, incendio, terremoto, condizioni meteorologiche avverse o esplosioni;
(c) guerra, invasione, ostilità (sia che si tratti di guerra dichiarata o meno), minacce o atti di terrorismo, pirateria, rapina rivolta o altri disordini civili; (d) ordine o legge governativa;
(e) azioni, embarghi o blocchi in vigore a partire dalla data del presente accordo; (f) l’azione di qualsiasi autorità governativa; (g) emergenza nazionale o regionale, (h) situazioni emergenziali, epidemie e pandemie; (i) scioperi, fermi di lavoro o rallentamenti o altri disturbi industriali.
Si evidenzia, infine, che, oltre alle suddette tipologie di cause di forza maggiore, potrebbe essere utile considerare ulteriori eventi fuori dal controllo dello spedizioniere quali esimenti della responsabilità del medesimo, come ad esempio le decisioni unilaterali degli armatori/compagnie navali/aeree o dei capitani/comandanti (blanck sailing, port omissions, short shipments, delay departure, delay arrival ecc.).
Trasporti merci pericolose/ADR
CIS opera esclusivamente in qualità di spedizioniere ai sensi dell’articolo 1737 del Codice civile, ricevendo mandato senza rappresentanza da parte del produttore o detentore della merce. La veste giuridica di CIS non è quella di spedizioniere-vettore, né di vettore, né di semplice speditore ai fini della normativa ADR, ma esclusivamente quella di soggetto che organizza il trasporto e incarica un trasportatore terzo professionalmente qualificato.
In tale contesto CIS non assume alcuna responsabilità in ordine alla classificazione della merce ai sensi dell’ADR, alla corretta individuazione della classe di pericolo, all’idoneità degli imballaggi, all’etichettatura e marcatura dei colli e dei big bags, alla pannellatura e segnaletica dei veicoli, nonché alla corretta applicazione di tutte le prescrizioni previste dalla normativa ADR durante l’esecuzione del trasporto. Tali obblighi e responsabilità restano integralmente in capo al produttore o detentore della merce e al trasportatore, ciascuno per le rispettive competenze.
È onere di CIS trasmettere al trasportatore tutta la documentazione relativa alla merce pericolosa ricevuta dal produttore o detentore, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, schede di sicurezza (SDS), istruzioni scritte/tremcards, modulo multimodale, DDT e ogni ulteriore documentazione accompagnatoria. Tale attività di trasmissione ha natura meramente organizzativa e non comporta in alcun modo per CIS assunzione di responsabilità circa la completezza, correttezza, aggiornamento o conformità della documentazione stessa, che rimane di esclusiva responsabilità del soggetto che l’ ha redatta e del trasportatore che la utilizza ai fini dell’esecuzione del trasporto.
Il trasportatore deve essere in possesso di tutti i requisiti di legge per l’esecuzione di trasporti, disporre di mezzi idonei, personale formato e abilitato, nonché di tutte le autorizzazioni e coperture assicurative richieste dalla normativa vigente, assumendo ogni responsabilità derivante dall’esecuzione materiale del trasporto e dal rispetto delle disposizioni ADR.
CIS è manlevato da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale, nonché da sanzioni, danni, costi o pretese di terzi derivanti da violazioni della normativa ADR, da errata o incompleta classificazione della merce, da difetti di imballaggio, etichettatura o marcatura, da irregolarità nella pannellatura dei veicoli o, più in generale, da fatti riconducibili all’esecuzione del trasporto.
Resta a carico di CIS l’obbligo di operare secondo la normale diligenza, nonché la responsabilità relativa alla razionale scelta di trasportatori professionalmente affidabili.
CIS potrà essere ritenuta responsabile solo in caso di comprovata “culpa in eligendo”, ossia qualora il trasporto sia affidato a soggetti manifestamente privi dei requisiti di legge o palesemente inidonei. In ogni caso CIS non risponde dei fatti imputabili all’attività materiale di trasporto né delle conseguenze derivanti dall’inosservanza della normativa ADR.
Forza Maggiore
Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile per il mancato adempimento degli obblighi derivanti a proprio carico dall’esecuzione del Servizio, qualora l’impossibilità, anche parziale, ad adempiere sia dovuta ad un evento di “Forza Maggiore” intesto quale il verificarsi di un evento o circostanza (“Evento di Forza maggiore”) che impedisce ad una o entrambe le Parti di adempiere in tutto o in parte ad uno o più degli obblighi contrattuali previsti a loro carico ai sensi delle presenti condizioni e/o dal Mandato di spedizione, se e nella misura in cui la Parte colpita dall’impedimento (“Parte Interessata”) dimostra: a) che tale impedimento esula dal suo ragionevole controllo; e b) che non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto; e c) che gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dall’interessato.
A titolo di esempio, possono rientrare tra i casi di ‘forza maggiore’;
(a) atti di Dio; (b) tempesta, alluvione, incendio, terremoto, condizioni meteorologiche avverse o esplosioni; (c) guerra, invasione, ostilità (sia che si tratti di guerra dichiarata o meno), minacce o atti di terrorismo, pirateria, rapina rivolta o altri disordini civili; (d) ordine o legge governativa; (e) azioni, embarghi o blocchi in vigore a partire dalla data del presente accordo; (f) l’azione di qualsiasi autorità governativa; (g) emergenza nazionale o regionale, (h) situazioni emergenziali, epidemie e pandemie; (i) scioperi, fermi di lavoro o rallentamenti o altri disturbi industriali.
Oltre alle suddette tipologie di cause di forza maggiore, sono considerati eventi fuori dal controllo dello spedizioniere quali esimenti della responsabilità del medesimo, ad esempio le decisioni unilaterali degli armatori/compagnie navali/aeree o dei capitani/comandanti (blanck sailing, port omissions, short shipments, delay departure, delay arrival ecc.).
9. Reclami
Qualunque reclamo per perdita, errata consegna, avaria o danno deve essere fatto per iscritto e inviato allo Spedizioniere, a mezzo PEC o posta raccomandata, tassativamente entro i termini previsti dalla normativa nazionale ed internazionale applicabile. A titolo indicativo e salvo termini più brevi previsti dalla normativa o dalle convenzioni internazionali applicabili, i reclami devono essere inviati: (i) per danni apparenti e verificabili alla consegna, entro 7 giorni dalla riconsegna della Merce; (ii) per danni non apparenti (occulti), entro 14 giorni dalla riconsegna; (iii) per perdita totale o parziale, entro i termini previsti dalla normativa di volta in volta applicabile al singolo contratto di trasporto. La riserva scritta al momento della consegna costituisce condizione necessaria per la validità del reclamo per danni apparenti. In assenza di riserva scritta alla consegna, la Merce si intende ricevuta in buono stato. I reclami devono essere inviati al seguente indirizzo PEC: cis@pec.cislivorno.it
10. Legge applicabile
Fatto espressamente salvo quanto stabilito in materia di responsabilità dello Spedizioniere, la validità, l’interpretazione e l’esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Spedizione,
nonché dei vari contratti di spedizione conclusi tra Mandante e Spedizioniere e/o i relativi Ordini di Spedizione, sono disciplinati dalla Legge Italiana.
11. Foro competente
Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa alle presenti Condizioni Generali di Spedizione, ai singoli contratti di spedizione e/o ai Mandati di Spedizione, è competente in via esclusiva il Tribunale d Livorno con esclusione di qualsiasi altro foro alternativo o concorrente, anche in deroga agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.
12. Limitazione del risarcimento
Fermo quanto previsto dalle convenzioni internazionali di trasporto applicabili e salvo il caso di dolo o colpa grave dello Spedizioniere, in nessun caso il risarcimento complessivamente dovuto dallo Spedizioniere al Mandante potrà superare il corrispettivo netto fatturato da C.I.S. per la singola spedizione oggetto di controversia. Sono in ogni caso esclusi dal risarcimento i danni indiretti, il mancato guadagno, la perdita di opportunità commerciali, il danno all’immagine e qualsiasi altra voce di danno consequenziale, come già previsto all’art. 8 delle presenti Condizioni Generali. Il Mandante è pertanto invitato a stipulare un’adeguata copertura assicurativa per la merce, come previsto all’art. 5.
13. Modifiche alle Condizioni Generali
C.I.S. si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali in qualsiasi momento. Le modifiche saranno comunicate al Cliente con un preavviso di almeno 30 giorni, mediante pubblicazione sul sito cis-spedizioni.com e/o comunicazione scritta. Decorso tale termine senza che il Cliente abbia comunicato per iscritto il proprio recesso, le modifiche si intenderanno accettate e diventeranno efficaci per tutti i nuovi Mandati conferiti successivamente alla data di entrata in vigore. I rapporti contrattuali già in essere alla data di entrata in vigore delle modifiche rimarranno disciplinati dalle condizioni previgenti, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
14. Cessione del contratto
Il Cliente non può cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto di spedizione o i diritti e obblighi da esso derivanti, senza il preventivo consenso scritto di C.I.S. Ogni cessione effettuata in violazione del presente articolo si intenderà nulla e priva di effetti nei confronti dello Spedizioniere. C.I.S. si riserva invece la facoltà di avvalersi, per l’esecuzione dei propri servizi, di agenti, corrispondenti, sub-vettori o altri ausiliari, secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali.
15. Trattamento dei dati personali (Privacy)
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