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CODICE DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI ASSOCIATE ALLA SPEDIMAR

La Spedimar – Associazione tra le Imprese di Spedizioni Marittime, con sede in Livorno, Via Strozzi, n.1 :

  • vista la legge 14 novembre 1941, 1442 e le disposizioni del Codice civile vigente, rilevanti in materia;
  • viste le circolari del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n.2775/c in data 23 giugno 1980 e n. 3066 in data 11 marzo 1985;
  • ritenuta la necessità di individuare opportune linee di comportamento cui deve uniformarsi la condotta delle imprese di spedizioni iscritte nell’elenco di cui alla legge 14 novembre 1941, n.1442, anche al fine di determinare uniformi criteri di applicazione delle sanzioni disciplinari da essa previste;
  • ritenuto, infine, che l’adozione di un Codice deontologico di tali linee di comportamento appare lo strumento più idoneo ad individuare il tipo di condotta cui l’impresa di spedizioni deve uniformarsi per venire incontro alle esigenze di una società evoluta; per corrispondere alle aspettative dei clienti; per rispettare i principi e le regole dell’Unione Europea e per accedere alla certificazione di qualità, considerata importante elemento di corretto svolgimento dell’attività di spedizione, per il miglior soddisfacimento delle esigenze dell’attuale organizzazione sociale;

nella seduta del Consiglio Direttivo, in data 12.02.09, ha approvato il seguente “Codice deontologico delle imprese di spedizioni internazionali associate alla Spedimar” di seguito indicato semplicemente come Codice deontologico costituito da 6 articoli.

CODICE DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI ASSOCIATE ALLA SPEDIMAR

  1. Oggetto e campo di applicazione del Codice

Il Codice deontologico è costituito dall’insieme dei principi e delle regole cui ogni impresa di spedizione deve ispirarsi nello svolgimento della propria attività.

Le regole contenute nel Codice deontologico debbono quindi essere rispettate da ogni impresa di spedizione iscritta nell’elenco di cui alla legge n. 1442 del 1941.

Il Codice deontologico, in quanto prevede obblighi di natura generale e regole di comportamento riguardanti tutte le imprese che esercitano l’attività di spedizione, deve essere rispettato relativamente a tutte le funzioni da esse svolte.

L’inosservanza delle norme del Codice deontologico, così come ogni comportamento, anche meramente omissivo, suscettibile di ledere il decoro della categoria e il corretto esercizio dell’attività di spedizione, può assumere rilevanza agli effetti dell’art.11 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e delle sanzioni disciplinari da esso previste.

  1. Obblighi dell’impresa di spedizione nei confronti del

L’impresa di spedizione è tenuta a:

  1. Eseguire il mandato ad essa affidato con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, tenuto conto di tutti i profili e gli aspetti ad esso inerenti;
  1. Rendere note al Cliente tutte le circostanze, anche sopravvenute durante lo svolgimento del mandato, che possano determinare la revoca o la modifica dell’incarico ovvero la modifica delle condizioni che lo regolano;
  2. Non eccedere dalle istruzioni ricevute dal Cliente e operare, comunque, secondo il suo miglior interesse;
  3. Non discostarsi dalle istruzioni ricevute, a meno che circostanze ignote al Cliente, che non possano essergli tempestivamente comunicate, facciano ragionevolmente ritenere che il Cliente avrebbe dato la sua approvazione; non appena possibile dare immediata comunicazione al Cliente di ogni iniziativa assunta nell’ipotesi di cui sopra;
  4. Comunicare al proprio Cliente senza ritardo l’avvenuta esecuzione del mandato;
  5. Informare il Cliente di qualsiasi ostacolo, permanente o temporaneo, che possa frapporsi all’esecuzione delle istruzioni ricevute;
  6. Rendere al Cliente il conto del proprio operato non appena esaurito l’incarico;
  7. Tutelare i diritti del Cliente nei confronti dei terzi;
  8. Provvedere con la migliore e più attenta diligenza alla custodia di quanto le venga affidato per l’esecuzione del mandato;
  9. Mantenere la più rigorosa riservatezza in ordine ad ogni notizia riguardante il proprio Cliente, e l’attività da lui svolta, di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione del mandato, salvo diversa esplicita autorizzazione del Cliente;
  10. Non assumere incarichi di spedizione che non sia in grado di assolvere e, per contro, rinunciare, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, a quelli ricevuti, qualora l’esecuzione dell’incarico divenisse impossibile o estremamente difficoltosa o pericolosa;
  11. Assumere nei confronti del Cliente un comportamento ispirato alla buona fede, nel senso di cui all’art. 1375 del Codice civile, nonché alla correttezza e alla lealtà;
  12. Assicurarsi che tutti i mezzi, le imprese ed il personale eventualmente utilizzati per l’esecuzione del trasporto e/o di prestazioni accessorie siano in regola con le disposizioni normative vigenti nei rispettivi settori di attività e possiedano i requisiti al proposito prescritti e/o opportuni, ferma restando la loro responsabilità nei confronti del Cliente.
  1. Obblighi dell’impresa di spedizione nei confronti delle altre imprese di

L’impresa di spedizione è tenuta a:

  1. Non fare uso di nomi o di segni distintivi idonei a determinare confusione con altre imprese di spedizione;
  2. Non compiere alcun tipo di atto idoneo a creare confusione con l’attività svolta da altre imprese di spedizione;
  3. Non diffondere notizie ed apprezzamenti sull’attività di altre imprese di spedizione idonei a determinare il discredito;
  4. Non avvalersi direttamente e/o indirettamente di qualsiasi altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’attività di altre imprese di spedizione;
  5. Non concedere dilazioni di pagamento superiori a quelle normalmente e generalmente praticate, in violazione dei principi comunemente applicati in materia di concorrenza, a danno delle altre imprese di spedizione, al solo fine di sviare clientela, in particolare per quanto attiene alle somme che, nell’esecuzione del mandato, debbono essere versate a terzi e segnatamente per quanto riguarda i diritti doganali l’impresa e’ tenuta a non farne oggetto di dilazione rispetto al momento del pagamento ai terzi;
  6. Segnalare a Spedimar ogni caso di esercizio abusivo dell’attività di spedizione di cui sia o venga a conoscenza;
  7. Mantenere con i propri corrispondenti italiani e stranieri un comportamento ispirato alla più rigorosa correttezza ed al più puntuale rispetto di tutti gli obblighi e gli impegni assunti;
  1. Astenersi, qualora il mandato di spedizione venga assunto unitamente ad altre imprese, da ogni iniziativa unilaterale nei confronti del Cliente, anche per quanto attiene al pagamento dei corrispettivi;
  1. Obblighi dell’impresa di spedizione nei confronti dell’Associazione territoriale

Le imprese aderenti ad una Associazione territoriale, si impegnano a comunicare alla medesima tutti i dati da essa eventualmente richiesti per predisporre studi di settore e/o statistiche e/o analisi di mercato in ordine allo stato dell’attività di spedizione ed ai suoi sviluppi futuri, nel rispetto dei limiti di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.675.

  1. Modalità di svolgimento del

Al fine di dare concreto contenuto all’impegno di svolgere il mandato in conformità agli obblighi di cui al

precedente art.2, l’impresa di spedizioni, compatibilmente con le sue concrete e ragionevoli possibilità, sarà

tenuta:

  1. Ad ottenere che il mandato del Cliente le venga conferito in forma scritta e che in esso siano indicati tutti gli elementi necessari per individuarne l’esatto contenuto;
  2. Nell’ipotesi in cui il mandato non fosse conferito in forma scritta, a comunicare al Cliente tutti gli estremi e le condizioni disciplinari il mandato, facendo presente che, salvo diverse, ma immediate indicazioni, il mandato si intenderà conferito ed accettato a tali condizioni;
  3. A richiedere al Cliente la somministrazione dei mezzi necessari per dare esecuzione al mandato, in conformità di quanto disposto dall’art. 1719 c.c., in particolare per quanto attiene alle somme che, nell’esecuzione del mandato, debbono essere versate a terzi;
  4. A curare l’emissione di documenti coerenti con la natura del mandato, non suscettibili di determinare incertezze e/o confusione ovvero di comportare l’assunzione di obbligazioni diverse da quelle naturalmente inerenti al mandato ed in particolare:
    1. ad emettere, per l’esecuzione di trasporti stradali, regolari lettere di vettura per i trasporti interni o documenti CMR per i trasporti internazionali;
    2. ad emettere per l’esecuzione dei trasporti multimodali, il modello di polizza FIATA conforme alle Regole UNCTAD e CCI;
  • ad emettere, per l’esecuzione di altri tipi di trasporto, la tipologia di documento inerente alla natura del trasporto e coerente con essa;
  1. A formulare opportune e tempestive riserve in ordine allo stato ed alle condizioni delle merci ad essa consegnate per la conclusione di contratti di trasporto e/o ad essa ricevute al termine di un trasporto, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti del Cliente, salvaguardando al contempo le proprie responsabilità;
  2. A stipulare con Compagnie di assicurazione meritevoli di affidamento opportune coperture assicurative in ordine ai rischi inerenti all’attività da essa svolta, anche per quanto attiene agli errori e/o alle omissioni in cui possa incorrere nello svolgimento della sua attività, sulla base dei limiti di responsabilità previsti dalle norme vigenti e/o da clausole contrattuali;
  3. A predisporre per ogni incarico ricevuto un apposito “dossier” o “cartella”, anche utilizzando tecnologie informatiche, contenente tutte le indicazioni atte a documentare in maniera appropriata la natura dell’incarico; le concrete modalità del suo svolgimento; gli atti eseguiti e i risultati conseguiti;
  4. A rispettare, in occasione dell’emissione di documenti di trasporto, le “Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari” di cui alla Pubblicazione CCI n.500 ed eventuali successive modificazioni;
  5. A rispettare e a far rispettare tutte le norme inerenti al corretto svolgimento dell’attività di spedizione, con particolare riferimento a quelle dirette alla tutela della salute, dell’ambiente e

dei consumatori, soprattutto quando il mandato abbia ad oggetto merci suscettibili di provocare un danno o un pericolo di danno a tali beni.

  1. Disposizioni

Spedimar si attiverà al fine di ottenere, in attesa dell’approvazione e promulgazione di una nuova legge relativa allo svolgimento dell’attività di spedizione, che il competente Ministero emani il Regolamento di applicazione di cui all’art. 25 della Legge 14 novembre 1941, n. 1442;

Spedimar si attiverà per sottoporre il Codice deontologico agli istituti di certificazione della qualità, affinché lo assumano quale modello per la verifica delle condizioni di rilascio di tali certificazioni.